Attività sportive consentite dal DPCM del 3 novembre: chiarimenti

A chiarimento di quanto disposto dal DPCM del 3 novembre – clicca qui – riguardo le attività sportive federali, e ad integrazione del comunicato pubblicato il 5 novembre (clicca qui)  si precisa che:

  • Attualmente le attività federali consentite non risentono delle restrizioni relative alle zone con mobilità limitata. Gli “eventi” e gli “allenamenti” (non l’ “attività sportiva” in genere) sono consentiti indifferentemente dalla zona nella quale si svolgono a patto che riguardino “eventi di interesse nazionale” art.1 punto 9 comma e) mentre le limitazioni territoriali sono descritte nell’art.2 e nell’art.3 e non interessano le attività sportive federali ma solo l’attività di base o motoria.
  • Le attività federali non sono quelle individuabili nella generica attività sportiva regolata dal comma f) (l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport). Il comma fa riferimento all’ attività sportiva di base (ad esempio chi gioca a calcetto nei centri sportivi) o all’attività motoria (ad esempio chi corre nei parchi) e non dipendono dall’essere tesserati federali (o in generale appartenenti ad una federazione sportiva) che invece fanno sport dilettantistico a livello agonistico (licenziati) o non agonistico (tessere sport). Vedi faq del governo al sito cliccando qui
  • Le attività consentite e riconducibili ad una federazione sportiva sono solamente quelle effettuate da atleti che si allenano o partecipano ad eventi e competizioni di interesse nazionale (clicca qui per visualizzarle) e quindi per la FMI soltanto Licenziati Agonistici.
  •  L’unica attività di allenamento sportivo federale attualmente consentita dal DPCM è quindi quella effettuata da Licenziati che hanno titolo a partecipare alle manifestazioni di interesse nazionale. Per tutti gli altri, compresi i Tesserati Sport, l’attività sportiva non è quindi autorizzata dal DPCM del 3 novembre e fino al 3 dicembre 2020.
  • Relativamente agli spostamenti consentiti, gli Atleti Licenziati FMI che possono quindi allenarsi e partecipare ad eventi di interesse nazionale come riportato dall’art.1 punto 9 comma e) del dpcm del 3 novembre a prescindere dalle zone di restrizione, si spostano di conseguenza per motivi di necessità. Sarà opportuno quindi compilare il modello di autocertificazione riportando che il proprio spostamento è dovuto ad “altri motivi ammessi dalle vigenti normative” specificando l’attività di allenamento/partecipazione relativa alla manifestazione sportiva agonistica consentita secondo l’art.1 punto 9 comma e) del DPCM del 3 novembre. Lo spostamento tra territori è però regolato anche da disposizioni territoriali ulteriori e influenzato dalle interpretazioni delle forze dell’ordine competenti e non dipendono dalla FMI. E’ quindi consigliabile verificare con le autorità territoriali se, come dovrebbe, l’attività sportiva di allenamento autorizzata dal DPCM sia effettivamente considerata motivo di necessità e che consente quindi lo spostamento in zone a circolazione limitata.